STATUTO
Associazione Culturale Musicale
Art. 1.
E’ costituita l’Associazione culturale musicale senza scopo di lucro “Carlo U. Rossi” . L’associazione è apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dalla legge 289/2002 e dalle norme del presente Statuto.
Art. 2.
L’Associazione ha sede legale in Vincenzo Monti n. 28, 10126 Torino.
Art. 3.
L’Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza ed alle condizioni socio economiche.
Art. 4.
L’Associazione, istituita in memoria di Carlo U. Rossi, si propone, seguendo gli ideali che ne hanno contraddistinto il percorso di vita e professionale, di mantenerne immutato il ricordo, stimolando una visione corretta di meritocrazia e premiando la virtù, il talento e la tenacia di quanti, con impegno e costanza, si distinguono in ogni campo musicale.
Le finalità dell’Associazione sono:
- riconoscere e valorizzare l’eccellenza negli ambiti scolastici, accademici e professionali;
- promuovere l’impegno, la passione e la determinazione quali valori posti alla base della realizzazione personale e lavorativa;
- incentivare la crescita dei talenti musicali e divulgare la musica e incentivarne la produzione.
L’Associazione si propone inoltre, senza che quanto indicato si possa considerare limitativo, di:
- promuovere iniziative d’animazione ed educazione musicale, dirette a sviluppare, la conoscenza dell’arte musicale fra i cittadini.
- attuare rassegne musicali ed artistiche in genere.
- promuovere iniziative culturali aventi ad oggetto tematiche relative alla musica in genere e in particolare alla musica che avrebbe prodotto Carlo U. Rossi; in particolare, se saranno reperiti i mezzi necessari, l’associazione si propone di assegnare annualmente un premio a favore di persone o enti che si siano distinti nell’ambito della produzione musicale;
- Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.
- L’Associazione, al suo interno, potrà costituire gruppi artistico-musicali aventi finalità divulgative. L’Associazione potrà partecipare a gare e concorsi musicali e canori e potrà attuare iniziative ricreative, culturali e artistiche correlate allo scopo sociale.
- L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie e editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.
- L’Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale: – istituire e gestire corsi di avviamento all’attività vocale e strumentale e corsi di studio teorici e pratici della musica; – promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo; – predisporre un centro di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, offrendo un’opera di pubblica utilità per tutti coloro interessati allo studio e alla pratica della musica. – provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, costumi, abbigliamento, strumenti musicali e altro materiale di interesse artistico e musicale; – svolgere manifestazioni, esibizioni vocali e
strumentali, convegni, dibattiti, mostre, al fine del raggiungimento dei propri obiettivi; – stipulare convenzioni con enti pubblici e privati; – svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative anche attraverso attività commerciali occasionali come ad esempio la prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni, vendita di biglietti a terzi in occasione di spettacoli, cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva, ecc. eventualmente da esercitarsi in futuro, allo scopo di reperire liquidità o di farsi conoscere. – provvedere all’apertura di un sito internet – provvedere all’apertura di una web radio.
Art. 5.
L’associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale a condizione che non rivestano carattere prevalente rispetto all’attività istituzionale e che siano svolte nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative e siano strumentali al fine associativo.
Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di credito, anche su basi passive.
Art. 6.
Potranno far parte dell’associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione.
Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
Art. 7.
L’ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio direttivo.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, all’assemblea ordinaria.
Art. 8.
Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti.
I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione. L’ammissione di sostenitori deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo, previa domanda scritta dell’interessato.
Art. 9.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni all’Assemblea degli associati, che dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio Direttivo non appena avuta notizia del ricorso del socio escluso.
Art. 10.
Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa.
I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano potestà genitoriale o tutela.
Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art 11.
Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
Art. 12.
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- beni, immobili e mobili;
- quote associative e contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell’organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 13.
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere rendiconto annuale.
Il rendiconto annuale deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 14.
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
Art. 15.
L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso presso i locali dell’associazione almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea o con qualsiasi altro mezzo che possa esserne accertata la ricezione.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione presso i locali dell’associazione del relativo verbale.
Art. 16.
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio direttivo
- approva il rendiconto annuale;
- approva il regolamento interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 17.
Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci, in presenza di giusta causa.
Art. 18.
Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce almeno 2 volte all’anno ed è convocato da:
- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- elaborare il rendiconto annuale che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
Di ogni riunione deve essere redatto verbale.
Art. 19.
Il presidente è legale rappresentante dell’Associazione.
Convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Art. 20.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Art. 21.
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 22.
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.